Ultimo aggiornamento: 05/06/2025, 15:14
TA.R.E.S. 2013
Prorogato al 30/11/2013 il termine per il pagamento della prima rata
Proroga scadenza domande agevolazioni TARES
Alla luce delle numerose richieste e delle novità introdotte dal nuovo tributo locale, questa Amministrazione sta procedendo, con proprio atto, alla proroga della presentazione delle istanze di agevolazione dal 20 gennaio 2014 al 20 febbraio 2014.
Tributo comunale sui rifiuti e i servizi
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 51 del 16 settembre 2013
Il Consiglio Comunale, nella seduta del 16/09/2013, ha approvato, con delibera n. 50, il Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) e con delibera n. 51 le relative tariffe per l’anno di imposta 2013.
Il Tributo TA.R.E.S. sostituisce quello TARSU.
Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto, sulla base delle dichiarazioni presentate ai fini TARSU, inviando ai contribuenti, per posta semplice, inviti di pagamento che specificano, per ogni utenza, le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale.
Il nuovo tributo prevede una maggiorazione per i servizi indivisibili, il cui introito è di competenza dello Stato, che viene versata con la prima rata ed è pari ad 0,30 al metro quadro. Il tributo provinciale è calcolato nella percentuale del 5% degli importi dovuti per il solo tributo TARES Detto tributo è versato, mediante bollettino di conto corrente postale unico nazionale, in numero 4 rate bimestrali con scadenza l’ultimo giorno dei mesi ottobre, dicembre, febbraio e aprile. È possibile effettuare il versamento dell’intero importo dovuto in un’unica soluzione, entro la data di scadenza della seconda rata.
I pagamenti devono essere effettuati utilizzando i bollettini di conto corrente postale unico nazionale, già compilati ed allegati all’avviso di pagamento, mediante modello F24 o con procedura on line sul sito di Poste Italiane. Qualora nell’avviso di pagamento si rilevino incongruenze e/o anomalie, rilevanti sulla quantificazione dell’importo dovuto, il contribuente, prima di effettuare il versamento, è tenuto a segnalarlo all’Ufficio che, se ne ricorrono i presupposti, provvederà ad annullare e/o ad emettere un nuovo avviso rettificato, senza aggravio di sanzioni e interessi.
Solo per l’anno d’imposta 2013, le nuove denunce di occupazione e/o cessazione, variazioni ed agevolazioni, per fatti intervenuti nell’anno 2013, devono essere presentate entro, e non oltre, il termine del 20 gennaio 2014.
Agevolazioni Tares 2013
Come si calcola la TA.R.E.S. 2013
Utenze Domestiche
1) Quota fissa x mq + Quota variabile = Tributo
2) 0,30 x mq = maggiorazione servizi indivisibili
3) 5% su Tributo = tributo Provinciale
4) il dovuto TARES è la somma di 1) + 2) + 3)
esempio:
nucleo di 4 persone con immobile di 70 mq.
· Quota Fissa 2,50 x 70 = 175,00 +
· Quota Variabile = 238,95 =
· Tributo = 413,95 +
· maggiorazione 0,30 x 70 = 21,00 +
· tributo Provinciale 5% su 413,95 = 20,69 =
· Dovuto TARES = 455,64 (arrotondati 456,00)
Utenze non Domestiche
1) Tariffa di categoria x mq = Tributo
2) 0,30 x mq = maggiorazione servizi indivisibili
3) 5%su Tributo = tributo Provinciale
4) il dovuto TARES è la somma di 1) + 2) + 3)
esempio:
Ufficio di mq. 50
· tributo 13,04 x 50 = 652,00 +
· maggiorazione 0,30 x 50 = 15,00 +
· tributo Provinciale 5% su 652,00 = 32,60 =
· Dovuto TARES = 699,60 (arrotondati 700,00)