Ultimo aggiornamento: 12/08/2025, 11:45
I.MU. 2023
Pagamento saldo 18 dicembre 2023
Notizie e informazioni sull’I.MU. (Imposta Municipale Propria) 2023
ALIQUOTE
A) Aliquota Abitazione Principale di categoria catastale A1, A8 o A9 e relative pertinenze: 6 per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3912). Ai fini IMU per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiedono anagraficamente. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata in data 13 ottobre 2022, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 741, lettera b) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nella parte in cui richiedeva che nell’abitazione principale, oltre al possessore, dovessero avere la dimora abituale e la residenza anagrafica anche i componenti del suo nucleo familiare. L’esenzione Imu per l’immobile, in cui il contribuente ha la residenza anagrafica e l’effettiva dimora abituale, spetta pertanto a prescindere dal luogo di residenza del coniuge.
DETRAZIONE: oltre al beneficio dell’aliquota ridotta, per l’abitazione principale spetta una detrazione annuale di € 200,00 che va divisa per il numero di proprietari residenti nell’immobile e che va rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione d’uso.
PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE: per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Pertanto, se il contribuente possiede pertinenze in numero superiore a quello di cui sopra, pagherà l’imposta calcolandola secondo l’aliquota del 10,6 per mille.
B) Aliquota altri immobili: 10,6 per mille (Codici tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3914 per i terreni, 3916 per le aree fabbricabili e 3918 per gli altri fabbricati)
Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e sue pertinenze (ad esclusione di quelli di categoria catastale D), l’imposta va calcolata con l’aliquota del10,6 per mille. Si fa presente che l’imposta dovuta per tali immobili è riservata interamente al Comune. Per gli immobili locati con contratto conforme all’Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto, in data 7 novembre 2017, ai sensi dell’articolo 2 – comma 3 – della legge 9 dicembre 1998n. 431, l’importo da pagare, ai sensi della legge n. 160/2019, è pari al 75% dell’imposta dovuta applicando l’aliquota del 10,6 per mille. Il riconoscimento della citata riduzione è subordinato alla presentazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di imposta, di apposita dichiarazione da compilarsi su modelli disponibili in questa pagina allegando alla stessa copia del contratto debitamente registrato e – per i contratti stipulati senza l’assistenza delle Associazioni di categoria sottoscriventi il citato Accordo o successivamente aderenti – dell’apposita attestazione di conformità rilasciata da una della medesime Associazioni. La presentazione dei citati modelli può essere effettuata a mezzo PEC alla casella: entrate.ici-imu-tasi@pec.comune.napoli.it, ovvero a mezzo raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) indirizzata al Comune di Napoli / Servizio Gestione IMU e TASI / Corso A. Lucci 66 / 80142Napoli.
C) Aliquota immobili di categoria catastale D: 10,6 per mille (quota Statale: 7,6 per mille; quota Comunale: 3 per mille) (Codici tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3925 per la quota Statale, 3930 per la quota Comunale)
Per gli immobili di categoria catastale D, va versata allo Stato l’importo dell’imposta dovuta applicando l’aliquota del 7,6 per mille (articolo 1, comma 753, legge 27dicembre 2019 n. 160). Il contribuente, viceversa, verserà al Comune l’importo dell’imposta dovuta applicando, l’aliquota del 3 per mille.
D) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3913).
VARIAZIONI 2023
VALORE IMPONIBILE
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5);
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- 135 per i terreni agricoli.
Per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito dal valore di mercato dell’area al 1° gennaio 2023
IMMOBILI INAGIBILI: per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, il valore imponibile è ridotto del 50%;
TERRENI AGRICOLI: a decorrere dall’anno 2016 sono esenti dall’imposta i terreni agricoli individuati dall’articolo 1 – comma 13 – della legge n. 208/2015.
ABITAZIONI PRINCIPALI E ASSIMILATE
Si rammenta, inoltre, ai signori contribuenti che, ai sensi della citata legge n. 160/2019, l’IMU non si applica alle abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e alle relative pertinenze. L’IMU non si applica, in quanto considerate adibite ad abitazione principale, anche alle seguenti unità immobiliari:
- all’abitazione posseduta, a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziani o disabili residenti in via permanente in istituto di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- ad un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
COMODATI
PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO
ESENZIONI DAL PAGAMENTO IMU 2023
Si fa presente che non è dovuta l’IMU 2023 relativa a:
– cosiddetti “beni merce”: fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. I soggetti che usufruiscono della citata esenzione sono tenuti alla presentazione di apposita dichiarazione IMU (art. 1, c. 751, L n. 160/2019);
– gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al Comune di Napoli, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in questione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione (art. 1, c. 81, L. n.197/2022).
La presentazione dei citati modelli, da effettuarsi entro il 30 giugno 2024, può avvenire a mezzo PEC alla casella: entrate.ici-imu-tasi@pec.comune.napoli.it,ovvero a mezzo raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) indirizzata al Comune di Napoli / Servizio Gestione IMU e TASI / Corso A. Lucci 66 / 80142 Napoli.
IMPORTI MINIMI
VERSAMENTI