Ultimo aggiornamento: 11/06/2025, 17:40
SCIAG – Segnalazione certificata di agibilità
Titolo III del Dpr n. 380/01 smi e articolo 24 del DPR 380/01 smi
- nuove costruzioni;
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni indicate.
Per opere edilizie ancora in corso di esecuzione può essere presentata segnalazione certificata di agibilità parziale anche per singoli edifici o singole porzioni della costruzione o per singole unità immobiliari qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni.
La segnalazione certificata di agibilità deve essere presentata su supporto cartaceo all’Amministrazione comunale compilando l’apposita modulistica (modello SCIAG.a e modello SCIAG.b) cui vanno allegati i documenti essenziali nello stesso richiesti in generale e quelli ulteriori, se previsti dalla peculiare natura dell’intervento.
Per l’iter procedurale della segnalazione certificata di agibilità va applicata la disciplina di cui all’articolo 24 Dpr n.380/01 smi.
Per tutto quanto costruito abusivamente e successivamente condonato, occorre presentare istanza per il rilascio del certificato di agibilità presso il Servizio antiabusivismo e condono edilizio.
Per le costruzioni edificate prima del 1934 non occorre presentare segnalazione certificata di agibilità, purché ultimate prima dell’entrata in vigore del RD n.1265/34 smi.
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Dove
Per informazioni relative alle segnalazioni SCIAG presentate bisogna rivolgersi all’Unità Operativa competente del Servizio sportello unico edilizia privata.